Per lavori edilizi di valore superiore a 70 mila euro è necessario che le imprese realizzatrici applichino i contratti nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Lo stabilisce il Decreto Antifrodi DL 13 22, pubblicato in gazzetta Ufficiale il 25 febbraio scorso.
“É un risultato importante – commenta il Segretario generale di Fillea Umbria Augusto Paolucci – che, insieme al limite di importo, a cui già si applica la verifica della congruità, rafforzerà i sistemi di controllo, favorendo il contrasto al lavoro irregolare”.
Le nuove norme prevedono che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, sia riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Per effettuare le verifiche a riguardo, è stato inoltre disposto che l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili. La misura sarà efficace decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto e si applicherà ai lavori edili avviati e si applicherà ai lavori edili avviati a partire dal 27 maggio 2022.
“Si tratta di un ulteriore passo avanti per raggiungere standard di qualità e sicurezza nei cantieri, a tutto vantaggio dei lavoratori, delle imprese sane e dei cittadini che stanno usufruendo dei bonus edilizi”, sottolinea Paolucci.
In particolare, l’adempimento è necessario per ottenere i seguenti benefici fiscali:
Ulteriori novità introdotte dal Decreto riguardano l’abrogazione del comma 1 del’art.28 del DL 4/2022 (che limitava la cessione dei crediti da bonus fiscali) e le sanzioni a carico dei tecnici asseveratori e dei soggetti che appongono il visto di conformità nell’ipotesi in cui espongano informazioni false o omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso o attestino falsamente la congruità delle spese.
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